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Chi siamo

Il Centro Culturale S. Francesca Cabrini, associazione apolitica senza scopo di lucro, è sorto come associazione di fatto nell'autunno 2000 e si è formalizzato con atto costitutivo registrato a Lodi il 20 febbraio 2001.

Lo scopo sociale è così delineato nello statuto (art. 3):
"...promozione di attività culturali e formative dirette a favorire tra i soci e i cittadini in genere la diffusione di una coscienza critica su ogni aspetto sociale, politico, religioso e culturale della realtà, mediante iniziative che illustrino e valorizzino nel confronto con tutte le posizioni l'apporto della tradizione cattolica come radice storica e componente culturale essenziale della società attuale."

ll fine degli associati non è quello di diffondere un'ottica confessionale, ma al contrario quello di proporre un'analisi autenticamente laica, che parta dai due connotati tipici dell'affronto cristiano della realtà:
a) il realismo, aderenza alla realtà così com'è, accettazione della realtà così come si presenta e ci è dato di viverla, con conseguente rifiuto delle interpretazioni ideologiche, degli schemi preconcetti, delle tentazioni di fuga ed evasione.
b) la ragionevolezza, intesa come tentativo di comprensione della realtà in tutti i suoi fattori, senza arbitrarie divisioni e separazioni, alla ricerca costante di un significato che interpelli e provochi la vita, la responsabilità e la libertà di ciascuno.
STATUTO

Art. 1- Denominazione
E' costituita un'Associazione denominata "CENTRO CULTURALE SANTA FRANCESCA CABRINI".

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Lodi, via delle Caselle n. 7.

Art. 3 - Oggetto
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Essa ha per oggetto la promozione di attività culturali e formative dirette a favorire tra i soci e i cittadini in genere la diffusione di una coscienza critica su ogni aspetto sociale, politico, religioso e culturale della realtà, mediante iniziative che illustrino e valorizzino nel confronto con tutte le posizioni l'apporto della tradizione cattolica come radice storica e componente culturale essenziale della società attuale.
Per raggiungere detto scopo, l'Associazione potrà:
  • svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali; istituire e gestire corsi di studio e conferenze, organizzare servizi per scuole di ogni grado e università, nonché seminari per docenti, studenti, lavoratori, ecc.:
  • svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale; organizzare per i soci o per terzi viaggi e soggiorni con finalità culturali, visite a mostre e in genere partecipazioni a manifestazioni ed eventi culturali attinenti ai propri scopi associativi, organizzare pubbliche proiezioni audiovisive;
  • organizzare gruppi di lavoro su problemi politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere; predisporre centri di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini, organizzare servizi di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e di ricerca, provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale e beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
    orientare i soci e il pubblico nel campo della editoria e in merito a pubblicazioni di loro interesse;
    stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
    promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie.
    favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e anche favorendo la loro adesione all'associazione;
Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti, o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Art. 4 - Durata
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  • dalle quote associative
  • da ogni bene mobile e immobile a qualsiasi titolo acquistato dall'associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
 
Art. 6 - Soci
Possono essere soci dell'associazione persone fisiche interessate agli scopi dell'associazione, nonché enti di qualsiasi natura che svolgano attività analoga o connessa a quella propria ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi della associazione.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo, esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto associativo. Il rapporto associativo è unico per la generalità degli associati.
Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al comitato esecutivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal comitato esecutivo. Sull'ammissione a socio il comitato esecutivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 7 — Quote associative e contributi
Sono previste quote per soci ordinari e quote per soci sostenitori.
Sono soci sostenitori gli associati che corrispondono una quota associativa maggiore di quella ordinaria mediante conferimento di ulteriori versamenti o della propria attività a favore dell'associazione in via continuativa e costante.
L'associazione potrà richiedere ai soci, oltre alla quota di iscrizione, contributi annuali.
Sia le quote associative che i contributi verranno deliberati e richiesti annualmente dal comitato esecutivo.

Art. 8 — Perdita della qualità di socio
Gli associati cessano di far parte dell'associazione, oltre che per morte, in seguito a recesso o ad esclusione.
I soci potranno recedere dall'associazione in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al comitato esecutivo ed ha effetto immediato.
L'esclusione è pronunciata dal comitato esecutivo con delibera motivata contro gli associati:
  1. che non partecipano alla vita dell'associazione o tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
  2. che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal comitato o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  3. che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.
Il comitato esecutivo decide sulla esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione-
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso delle quote pagate.

Art. 9 — Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
  • l'assemblea dei soci;
  • il comitato esecutivo;
  • il presidente dell'associazione.

Art. 10 - Assemblea
L' assemblea è formata da tutti i soci ed è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Spetta all'assemblea deliberare in merito:
  • all'approvazione del bilancio;
  • alla nomina del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti; all'approvazione e alla modifica dello statuto;
  • ad ogni altro argomento che il comitato esecutivo intendesse sottoporre.
Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E' invece richiesta la presenza e il voto favorevole di due terzi dei soci per modificare lo statuto dell'associazione, e la presenza e il voto favorevole dei quattro quinti dei soci per sciogliere l'associazione e nominare i liquidatori.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; la convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima della riunione.
Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative.
Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di tre per socio.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
L'assemblea nomina di volta in volta un presidente, e nomina altresì un segretario anche non socio.
Le delibere dell'assemblea devono essere trascritte in apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 11 — Comitato esecutivo
L'associazione è amministrata da un comitato esecutivo, nominato dall'assemblea, composto da tre a nove membri scelti tra i soci, i quali dureranno in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione, e sono rieleggibili.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, il comitato esecutivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del comitato esecutivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero comitato esecutivo si intenderà decaduto.
Al comitato esecutivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il comitato esecutivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri.
Ogni anno il comitato esecutivo deve predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art. 12 — Presidente dell'associazione
Il comitato esecutivo elegge tra i suoi membri un presidente che rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.
Il presidente può conferire sia ai soci che a terze procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del comitato esecutivo.

Art. 13 — Collegio dei revisori
L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il comitato esecutivo.
Al collegio dei revisori spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.

Art. 14 — Esercizi sociali e bilancio
L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre si ogni anno.
Entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - Estinzione
L'associazione si estingue:
  1. quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause previste dall'art. 27 del codice civile.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 11 del presente statuto; l'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
All'atto della delibera di scioglimento, l'assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori.

Art. 16 - Disciplina
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre leggi in materia
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